Superbonus: stretta sulla cessione dei crediti – Bonus Casa al 30% dal 2028 al 2033

S.1092 – DL 39  AGEVOLAZIONI FISCALI EDILIZIA – APPROVAZIONE PRIMA LETTURA

Giovedì 16 Maggio l’Assemblea del Senato riunita in 190ª Seduta pubblica con 101 voti a favore e 64 contrari, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando in prima lettura il disegno di legge n. 1092 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria.

Il provvedimento, alla luce delle modifiche apportate in Commissione, si compone di 16 articoli suddivisi in due Capi.

Il Capo I (articoli 1-6) contiene disposizioni urgenti in materia di agevolazioni fiscali.

Il Capo II (articoli 7-10) riguarda ulteriori disposizioni urgenti di natura fiscale e in materia di amministrazione finanziaria.

Le modifiche introdotte in sede referente si concentrano sulla possibilità di intervento in aree colpite da disastri naturali, estendendo il sostegno anche ad altre Regioni e introducendo un fondo specifico per le onlus. Tra le altre misure, si è previsto il prolungamento dello sconto sui crediti IMU, mentre un altro emendamento del Governo ha posticipato l’entrata in vigore della sugar tax.

Il provvedimento ora prosegue il suo iter alla Camera. Il termine per la conversione del dl 39 scade il 28 maggio.

Tra le novità, confermati:

  • la stretta per le banche sulle compensazioni dei crediti da bonus edilizi 
  • l’obbligo di spalmare in 10 anni le detrazioni per superbonus, sismabonus e bonus barriere 75% per le spese sostenute dal 2024.

In particolare si stabilisce che le banche e gli altri soggetti elencati nella disposizione non possono compensare i crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con i contributi previdenziali, assistenziali e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 

Inoltre, il comma 8, art. 9-bis, del D.L. n. 39/2024 inserisce all’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 il seguente nuovo comma 3-ter:

Per le spese agevolate ai sensi del presente articolo sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, escluse quelle di cui al comma 3-bis, l’aliquota di detrazione è ridotta al 30 per cento.

A seguito di questa nuova disposizione, per gli anni dal 2028 al 2033, il bonus ristrutturazioni edilizie – attualmente al 50% – tornerà all’aliquota ordinaria del 36% dal 1° gennaio 2025 su un massimo di spesa di 48.000 euro, aliquota che sarà poi temporaneamente ridotta al 30% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033. Unica eccezione riguarda gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, la cui aliquota resta al 50% con eguale limite di spesa.

Non sarà invece ritoccata la detrazione per l’acquisto di abitazioni poste all’interno di edifici interamente ristrutturati dalle imprese per le quali l’aliquota resterà dunque al 36% anche nei cinque anni indicati, sempre su un massimo di spesa di 48.000 euro.

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