Regolamento Unico Appalti: osservazioni Finco

Il testo del Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici, come redatto in ultima stesura dalle due Commissioni del MIT che si sono succedute nei passati mesi, rappresenta un lavoro più che condivisibile, sebbene necessiti di taluni aggiustamenti, come da FINCO puntualmente evidenziato (si veda allegato).

Per quanto concerne la qualificazione degli Operatori Economici, soprattutto delle categorie superspecialistiche, manca nel Regolamento una “volontà” di basare realmente la qualificazione su requisiti indispensabili come il particolare know-how, l’utilizzo di attrezzature specifiche che tengano conto della capacità produttiva dell’impresa e l’impiego di personale idoneo allo svolgimento dei lavori.

Nelle scorse settimane, alcuni stakeholders si sono riuniti attorno ad un Tavolo per produrre un documento congiunto, che però non è stato possibile per la Federazione condividere fino alla fine poiché dalla sua approvazione sarebbe derivata una totale incongruenza con l’idea di qualificazione seria ed approfondita condivisa dalle imprese specialistiche e superspecialistiche rappresentate da FINCO.

Il possesso di attrezzature idonee, di personale specializzato e di una specifica esperienza sono elementi, oltre che imprescindibili per gli specialisti, direttamente proporzionali alla corretta realizzazione di un’opera, nel totale rispetto dell’ambiente e dell’allocazione e uso corretto delle risorse pubbliche, e vanno già dimostrati in fase di qualificazione se si vuole sostenere un mercato “sano”; rimandarli al momento dell’esecuzione non può che far proliferare delle “scatole vuote”.

L’obiettivo della Federazione è il rafforzamento della qualificazione, non un suo indebolimento con conseguente, ed inutile, proliferazione di attestazioni SOA ricche di aspetti non “sostanziali”, ma capaci di danneggiare le imprese che finiscono per essere destinatarie di una concorrenza sleale da parte di soggetti che non avendo effettuato alcun tipo di investimento, si pongono sul mercato come meri “intermediari”.

Altri temi che hanno portato alla mancata sigla del documento da parte è della Federazione sono stati la possibilità per i consorzi di far realizzare opere superspecialistiche a soggetti non qualificati; un improprio riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro più volte presentato nel testo di proposta e, ma non da ultimo, il modo in cui è stato affrontato tema del subappalto.

In materia di subappalto, non si può prescindere, data la delicatezza del tema, dalle due recenti sentenze della Corte di Giustizia Europea che condurranno ad una rivisitazione dell’istituto per quanto riguarda i limiti nazionali alla parte di attività che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi.

È auspicio di Finco che la revisione dell’istituto non conduca al “subappalto libero” dal cui utilizzo in maniera smodata deriverebbero inequivocabilmente danni irreversibili al sistema degli appalti.

Altro argomento significativo è quello del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato ai lavori pubblici. Come più volte ribadito, FINCO contrasta tutti i tentativi di applicare in maniera generalizzata il CCNL dell’edilizia a chiunque svolga lavori in un cantiere, dal momento che esistono diversi contratti legittimamente utilizzabili, da quello del restauro a quello della prefabbricazione in calcestruzzo da quello metalmeccanico e impiantistico a quello della gomma in plastica, solo per citarne alcuni.

È facoltà delle imprese scegliere ed applicare il CCNL che ritengono più consono alla propria attività, non si può delegare alla stazione Appaltante un onere non suo e che, molto evidentemente, nulla ha a che vedere con la normativa dei Contratti Pubblici.

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