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UNICMI: Presentazione del RAPPORTO 2024 sul mercato italiano della carpenteria metallica – I dati del 2023 e le previsioni per il biennio 2024-2025
FISA – Tavola Rotonda “Qualificare per la Sicurezza: il ruolo strategico del manutentore antincendio” (19.9.2024)
UNICMI – Il Rapporto sulle Costruzioni metalliche con analisi dei dati 2024 e le proiezioni per il 2025″ . finco News Associate 15 Novembre 2024 15
Paestum – 29 ottobre 2015, ore 15.00 “Verso una rappresentanza unitaria degli archeologi italiani” A cura del Coordinamento degli archeologi italiani
Relazione per Finco: Efficienza Energetica nei Beni Culturali finco Filiera Beni culturali e Conservazione 21 Novembre 2016 62
Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli interventi edilizi Ultimi aggiornamenti Il 13 luglio u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.162 del 13-7-2016) il decreto legislativo n.126 approvato in via definiva dal Consiglio dei Ministri il 30 giugno u.s. ed attuativo della legge delega 7 agosto 2015, n. 124 (cd. Riforma Madia, ndr) in materia di Scia, altrimenti nota come “segnalazione certificata di inizio attività”, che interviene sul Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001). Il provvedimento entrerà in vigore il 27 luglio p.v. Il decreto attua una standardizzazione e semplificazione dei processi per tutti gli interventi edilizi. In particolare, è previsto che l’iter di autorizzazione possa essere condotto per via telematica, evitando riunioni fisiche. A questo scopo è disposto che ogni Amministrazione, a tutti i livelli di governo, si doti di un modulo standard specifico per la segnalazione certificata di inizio attività, valido in tutto il Paese e scaricabile sul sito internet dell’ente medesimo. Quest’ultimo, pena sanzione disciplinare per il dirigente d’ufficio, non potrà richiedere al cittadino o all’azienda alcun documento aggiuntivo. Il sistema dovrà essere pienamente operativo dal 1° gennaio 2017, successivamente all’adeguamento degli enti regionali e locali. Il medesimo decreto dispone inoltre che, per l’autorizzazione allo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA per la quale siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, esista un interlocutore (o sportello) unico cui inviare la richiesta. Quest’ultimo si occuperà di smistare la documentazione nel caso in cui la domanda coinvolga le competenze di più uffici. L’assenso, anche tacito, dovrà arrivare, di norma (sarà infatti l’ufficio, ricevuta la richiesta, ad emettere una ricevuta di ricevimento dell’istanza in cui siano indicate le specifiche tempistiche di risposta e per il silenzio assenso) entro 30 giorni con possibilità di avvio immediato dell’attività relativamente ai casi in cui non sia necessaria l’autorizzazione esplicita. Nel caso in cui venissero riscontrati dall’Amministrazione vizi non sostanziali il cittadino o l’azienda potranno mettersi a mettersi in regola, senza interrompere l’attività, entro 30 giorni. Il provvedimento di sospensione dei lavori rimane quindi limitato ai soli casi in cui venga verificata l’esistenza di attestazioni non veritiere o di interessi sensibili (ambiente, paesaggio, ecc.). Si segnala infine che è prevista l’emissione di successivi decreti legislativi con cui saranno individuate le attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o SCIA od oggetto di silenzio-assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso. Di seguito una schematizzazione degli interventi che necessitano di SCIA: Regime Tipologia di intervento SCIA -manutenzione straordinaria sulle parti strutturali degli edifici; -restauro e risanamento conservativo sulle parti strutturali degli edifici; -ristrutturazione edilizia che non comporti modifiche alla volumetria, cambio di destinazione d’uso degli edifici nel centri storici e cambio di sagoma degli edifici vincolati. SCIA alternativa al permesso di costruire – interventi di ristrutturazione che implicano modifiche sostanziali come: variazioni alla volumetria e ai prospetti, cambio di destinazione d’uso degli edifici nei centri storici, cambio di sagoma degli edifici vincolati; – interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi e accordi negoziali che hanno al loro interno precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive; -interventi di nuova costruzione che attuano strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche. Il testo completo del Decreto è consultabile al seguente link: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/13/16G00140/sg Condividi:Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)