Decreto Milleproroghe: osservazioni Confimi Industria

Confimi Industria ha posto all’attenzione delle diverse forze politiche  le seguenti problematiche nell’auspicio che, con il Decreto Milleproroghe, vogliate provare a risolvere le relative criticità.

Detrazione Iva fatture di fine anno (art. 2 DL 50/2017 e art. 14 DL 119/2018) La problematica riguarda la gestione della detrazione Iva innescata dalle novità introdotte dall’art. 2 del DL 50/2017 che, per il terzo anno consecutivo, hanno creato disagi e incomprensioni fra gli operatori.
Non è accettabile che la norma funzioni per 11 mesi in un modo e a fine anno (fatture di dicembre che arrivano a gennaio successivo) in un altro. Con la soppressione dello spesometro (motivo per cui era stata introdotto il citato art. 2) e il completo avvio della fattura elettronica non ci sono motivi per mantenere questa discrasia che già aveva formato oggetto di denuncia alla Commissione UE a maggio 2017 per violazione dei principi comunitari su cui si fonda l’IVA.
A novembre 2018 Confimi e ANC (cofirmataria della stessa) avevano accettato la proposta della Commissione di archiviare la segnalazione giacché il legislatore del DL 119/2018 stava intervenendo sulla questione (mettendo mano al DPR 100/98) e le interpretazioni della circolare 1/E del 17/1/2018 dell’Agenzia delle Entrate (in linea con i motivi di doglianza della nostra originaria denuncia), a dispetto di un testo nazionale che comunque diceva e dice tutt’altro,
avevano fornito interpretazioni conformi a detti principi. Avevamo anche confidato che –con l’arrivo della fatturazione elettronica – si sarebbero perfezionate tutte le condizioni affinché il legislatore si convincesse (come ci era stato ufficiosamente prospettato anche attraverso interlocuzioni ministeriali) di rendere omogenea 12 mesi su 12 la materia.
Nonostante la fiducia riposta ciò non è avvenuto e se consideriamo le inenarrabili misure introdotte con l’ultima manovra per far cassa a danno delle imprese non possiamo concludere che anche detta inerzia abbia sotto sotto il medesimo scopo. Vi anticipiamo pertanto che Confimi Industria, congiuntamente con ANC, procederà senza indugio ad attivare una nuova denuncia alla Commissione UE se la questione non troverà definitiva soluzione nemmeno con il Decreto in oggetto.
Alleghiamo per maggiori dettagli nostra proposta emendativa che evidenzia i motivi di doglianza in violazione dei principi di equivalenza e neutralità su cui si basa l’IVA.

Novità gestione delle ritenute nelle prestazioni “labour intensive” (art. 4 del D.L. 124/2019) Con la norma in oggetto la memoria, inutile nasconderlo, è ritornata sulle disposizioni della vecchia Prodi, Visco Bersani (articolo 35, comma 28, del DL 223/2006), riscritta e attivata con effetto da agosto 2012 dal Governo Monti, e successivamente apprezzabilmente abrogata con effetto dal 13/12/2014 ad opera del Decreto Semplificazioni (D.Lgs 175 del 21/11/2014) del Governo Renzi.
Abrogazione che, dopo mille tribolazioni, ha spazzato via una norma a dir poco delirante che è riuscita contemporaneamente, da una parte, ad avallare il comportamento dei debitori intenzionati a sospendere i pagamenti e, dall’altra, a rendere impossibile la vita a chi, invece, voleva onorare i propri debiti ma a suon di inutili scartoffie e affliggenti autocertificazioni. Nonostante il significativo ridimensionamento apportato alla norma in sede di conversione (per l’effetto in particolare – ma non solo – della soglia annua di euro 200.000) una delle risposte fornite
dall’Agenzia delle Entrate in occasione del video forum di Italia Oggi del 13/1/2020 (la riportiamo a seguire) testimonia la “lucida follia” del legislatore che nel perseguire l’obiettivo di contrastare l’appalto illecito di manodopera riesce ad ottenere il risultato di contrastare invece (solo o quasi) quello lecito per definizione normativa ossia il lavoro interinale obbligando pertanto (over euro 200.000) non solo le Agenzie di somministrazione lavoro ad operare versamenti separati degli F24 ma anche i relativi committenti a “controllarle.

Risposta dell’Agenzia delle Entrate relativa alle novità in materia di ritenute sugli appalti
Domanda
L’ambito applicativo del nuovo articolo 17-bis del D.lgs. 241/1997, è stato circoscritto ai rapporti “di importo annuo complessivo superiore ad euro 200.000” riproponendo dal lato oggettivo lo stesso dettato previsto per l’estensione del reverse charge ossia per i contratti (appalti, subappalti e affidamenti) o rapporti negoziali comunque denominati “caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”. A differenza della disciplina prevista per reverse charge, dal punto di vista letterale, non sono state tuttavia escluse dalle novità in materia di ritenute le agenzie per il lavoro disciplinate dal capo I del titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Come deve essere interpretato tale mancato richiamo?

Risposta
L’articolo 17, sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 – introdotto dal DL 124/2019 – estende l’inversione contabile in materia di IVA alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengano svolti con il prevalente utilizzo di manodopera (labour intensive) presso le sedi di attività

del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili. Viene previsto, tuttavia, che l’inversione contabile non si applica per le operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti e società soggetti al regime dello split payment, nonché alle agenzie per il lavoro disciplinate dal decreto legislativo n.276 del 2003.
In riferimento alle agenzie per il lavoro, oggetto del quesito in esame, si rileva che le stesse non risultano escluse dal campo di applicazione del nuovo art. 17-bis del d. lgs. 241/1997 in materia di obblighi di documentazione e controllo del versamento delle ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Pertanto, dalla formulazione normativa emerge che le suddette agenzie, con riferimento alle prestazioni in oggetto, risultano escluse dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile mentre non vengono escluse dall’applicazione delle nuove disposizioni in materia di ritenute.
Ciò premesso, si osserva che, stante il tenore letterale delle indicate disposizioni normative, la disciplina dettata con l’introduzione del nuovo art. 17-bis del decreto legislativo 241/1997 trova applicazione anche nei confronti dei soggetti sopra evidenziati.

Non possiamo che manifestare le nostre perplessità a riguardo

 

 

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