DECRETO AIUTI: IL PUNTO SUI CREDITI D’IMPOSTA PER LE IMPRESE PER ENERGIA ELETTRICA E GAS

Come noto il 17 maggio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto “Decreto aiuti” (D.L. n.50/2022).

Tra le altre cose il provvedimento ritocca al rialzo i crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas previsti nei decreti pubblicati negli scorsi mesi, distinguendo tra quattro diverse categorie di imprese: le cosiddette “energivore”, le “gasivore”, le imprese con contatori di potenza non inferiori a 16,5 kW e le imprese non gasivore.

CREDITI D’IMPOSTA “IMPRESE NON GASIVORE” Per quanto riguarda il credito d’imposta riconosciuto alle “imprese non gasivore” (D.L. n. 17/2022), la percentuale del credito d’imposta previsto dal D.L. n. 21/2022, passa ora dal 20 al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas. L’agevolazione riguarda l’acquisto di gas naturale consumato nel II trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. Per accedere a questo credito d’imposta è necessario che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al I trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre 2019.

CREDITI D’IMPOSTA “IMPRESE GASIVORE” Per quanto riguarda il credito d’imposta riconosciuto alle “imprese gasivore“, ossia che operano nei settori dell’allegato 1 al D.M. 541/2021 e che hanno consumato, nel I trimestre del 2022, gas naturale per usi energetici non inferiori al 25% del volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1 del DM 541, al netto dei consumi per usi termoelettrici. A queste imprese il “Decreto aiuti” attribuisce un credito d’imposta del 10% della spesa sostenuta nel I trimestre 2022 (non per usi termoelettrici), qualora il prezzo di riferimento calcolato come media dei prezzi del mercato infragiornaliero dell’ultimo trimestre 2021 sia superiore di oltre il 30% all’ultimo trimestre 2019.

Per il II trimestre 2022 la percentuale del credito d’imposta passa poi dal 20% al 25% per gli acquisti di gas non a uso termoelettrico, sempre a condizione che i prezzi medi di riferimento abbiano subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

CREDITI D’IMPOSTA IMPRESE “NON ENERGIVORE” Per ciò che riguarda il credito d’imposta previsto dal D.L. n. 21/2022 rivolto alle “imprese non energivore“, cioè quelle dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 kW, la percentuale del credito d’imposta passa dal 12% al 15% sul costo della componente energia del solo II trimestre 2022, sempre in presenza di una crescita di oltre il 30% tra il I trimestre 2022 e il I trimestre 2019.

È bene precisare che il credito d’imposta spetta sull’acquisto della componente elettrica effettivamente utilizzata nel II trimestre 2022, comprovata dalle fatture di acquisto.

CREDITI D’IMPOSTA “IMPRESE ENERGIVORE” Per quanto riguarda invece le “imprese energivore” (D.M. 21/2017), esse usufruiscono di un credito d’imposta del 20% e del 25% per i costi della componente energia del I e del II trimestre 2022, purché – rispettivamente – i costi dell’ultimo trimestre 2021 siano superiori di oltre il 30% a quelli dell’ultimo trimestre 2019 e i costi del primo trimestre 2022 siano superiori di oltre il 30% a quelli del primo trimestre 2019.

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