UNICMI – Il Rapporto sulle Costruzioni metalliche con analisi dei dati 2024 e le proiezioni per il 2025″ .
Fondazione Promozione Acciaio – Seminario “La resistenza al fuoco delle costruzioni in acciaio” – Roma 5 novembre 2024
UNICMI: Presentazione del RAPPORTO 2024 sul mercato italiano della carpenteria metallica – I dati del 2023 e le previsioni per il biennio 2024-2025
FISA – Tavola Rotonda “Qualificare per la Sicurezza: il ruolo strategico del manutentore antincendio” (19.9.2024)
UNICMI – Il Rapporto sulle Costruzioni metalliche con analisi dei dati 2024 e le proiezioni per il 2025″ . finco News Associate 15 Novembre 2024 15
Paestum – 29 ottobre 2015, ore 15.00 “Verso una rappresentanza unitaria degli archeologi italiani” A cura del Coordinamento degli archeologi italiani
Relazione per Finco: Efficienza Energetica nei Beni Culturali finco Filiera Beni culturali e Conservazione 21 Novembre 2016 62
Comunicato stampa: FINCO sulla Qualificazione degli Operatori Economici e sui Certificati Esecuzione Lavori (CEL) nel nuovo Codice Appalti. Occorre subito lavorare ad un correttivo. Ultimi aggiornamenti Roma, 6 luglio 2023 – E’ assai grave constatare che le Stazioni Appaltanti, nell’emissione dei Certificati Esecuzione Lavori, continuino a compilare integralmente l’Allegato B1 del DPR 207/10 riportando, quindi, anche i lavori subappaltati che, a nostro modo di vedere, in base alla lettura dell’art. 105, comma 22 del Dlgs 50/2016 prima e dell’art. 119, comma 20 adesso, non avrebbero dovuto più comparire all’interno del CEL rilasciato agli appaltatori, se non a titolo di mera informazione. Questo finora ha comportato che, anche se il citato art. 105, comma 22 recitava: << Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all’articolo 83, comma 1, e all’articolo 84, comma 4, lettera b), all’appaltatore, scomputando dall’intero valore dell’appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite >>, di fatto le SOA hanno continuato ad attribuire alle imprese principali anche i lavori subappaltati secondo le indicazioni dell’art. 85 del DPR 207/10 dal momento che erano riportati nei CEL e che l’art. 85, formalmente non era abrogato. L’entrata in vigore delle previsioni dell’art. 23 dell’Allegato II.12 (comma 1, lettera b), punto 2)) del DLgs 36/23 (il nuovo Codice Appalti), con la possibilità di attribuzione del 100% dei lavori subappaltati all’appaltatore principale non farà che peggiorare la situazione anche se l’art. 119, comma 20, del nuovo Codice riporta, con i dovuti aggiornamenti normativi, esattamente la stessa dizione del citato art. 105, comma 22 del precedente Codice dei Contratti: << Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all’appaltatore, scomputando dall’intero valore dell’appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite >>. FINCO ha più volte rappresentato la assoluta illogicità, ai fini della qualificazione, di una previsione che consentisse di qualificarsi con lavori svolti integralmente da altri. E’ fin troppo evidente che difronte ad un subappalto ora sostanzialmente libero per le categorie non prevalenti (e quindi scorporabili), consentire di usare i lavori subappaltati per qualificarsi senza averne le capacità è una previsione aberrante che apre ad ampi margini di sostanziale “dequalificazione”, o di pseudo-qualificazione se si preferisce, a fronte di una altrettanto sostanziale ”incapacità di fare” da parte delle imprese generali che diventerebbero “specialisti” per il solo fatto di aver organizzato un cantiere. Sarebbe come abilitare il Direttore Sanitario di un ospedale ad operare al posto del Cardio Chirurgo per il solo fatto di aver organizzato l’attività dell’ospedale. Le conseguenze sarebbero gravissime non solo perché a breve il mercato sarebbe invaso da imprese piene di pezzi di carta senza alcuna capacità reale di operare ma anche perché tutta quella parte sana delle imprese Specialistiche e Superspecialistiche – che FINCO rappresenta (come ebbe a dire lo stesso Consiglio di Stato) – che investono in attrezzature e qualificazione del personale si troverebbe schiacciata da una concorrenza più che sleale: le capacità perse non sarebbero più recuperate. Di che natura o qualità sarebbero poi i “risultati” cui il Codice dice di tendere, addirittura mettendo questo principio al primo articolo, è facilmente intuibile. Nell’attesa che l’argomento possa essere ripreso a livello di interlocuzione normativa, nell’ambito della revisione dell’Allegato II.12 o dei “correttivi” che potranno apportare variazioni al Codice 36/2023, la Federazione confida in un approfondimento della questione per una corretta interpretazione/applicazione della normativa di rango primario. Condividi:Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)