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Fondazione Promozione Acciaio – Seminario “La resistenza al fuoco delle costruzioni in acciaio” – Roma 5 novembre 2024
UNICMI: Presentazione del RAPPORTO 2024 sul mercato italiano della carpenteria metallica – I dati del 2023 e le previsioni per il biennio 2024-2025
FISA – Tavola Rotonda “Qualificare per la Sicurezza: il ruolo strategico del manutentore antincendio” (19.9.2024)
UNICMI – Il Rapporto sulle Costruzioni metalliche con analisi dei dati 2024 e le proiezioni per il 2025″ . finco News Associate 15 Novembre 2024 15
Paestum – 29 ottobre 2015, ore 15.00 “Verso una rappresentanza unitaria degli archeologi italiani” A cura del Coordinamento degli archeologi italiani
Relazione per Finco: Efficienza Energetica nei Beni Culturali finco Filiera Beni culturali e Conservazione 21 Novembre 2016 62
Brevi note esplicative sul Decreto “Riaperture” Ultimi aggiornamenti Il DL n. 52/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il 23 Aprile 2021 e avrà efficacia fino al 31 Luglio. Tale DL prevede che dal 26 Aprile la maggior parte delle regioni italiane torneranno in zona gialla, favorendo così lo spostamento infra-regionale e la riapertura della maggior parte delle attività commerciali, ma rimane in forza la clausola secondo la quale è possibile l’applicazione delle misure della zona rossa in caso di incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, ovvero qualora il Presidente di Regione ritenga sia necessario la disposizione di rafforzamenti; nonché nel caso in cui la circolazioni di varianti sia molto estesa e difficile da contenere. Inoltre, le misure dettate dal DPCM 2 Marzo 2021 dovrebbero rimanere in vigore per tutti quegli aspetti non previsti dal nuovo DL. In ultimo sono prorogate tutte le misure relative allo stato di emergenza (allegato 2 del DL), quali il ricorso al lavoro agile (art. 90 commi 3 e 4, del DL n. 34/2020) – cosiddetto smart working -, la possibilità per gli organi collegiali di usufruire di incontri da remoto per convegni e riunioni (art. 73 del DL n. 18/2020), la produzione e commercio delle mascherine chirurgiche (l’art. 15, co. 1 del DL n. 18/2020) e della sorveglianza speciale (l’art. 83 del DL n. 34/2020). Una delle novità riportate dal nuovo DL, è quella relativa ai Certificati Verdi COVID-19. Tale documento attesta l’avvenuta somministrazione del vaccino anti COVID-19 ed è rilasciato dalla struttura sanitaria che ha provveduto alla vaccinazione dietro richiesta dell’interessato. La validità ha durata 6 mesi dalla conclusione del ciclo vaccinale, ma nel caso in cui l’interessato si ammali di COVID-19 durante tale periodo, l’efficacia del documento cessa. I Certificati verdi COVID-19 possono attestare anche l’esito (negativo) del tampone (molecolare o antigenico rapido), ma in questo caso la sua validità è limitata a 48 ore dall’esecuzione del test. L’interessato può richiedere tale documento alla struttura sanitaria dove ha svolto il test. I Certificati verde COVID-19 danno diritto a chi li possiede di spostarsi tra le zone rosse o arancioni anche senza comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute e per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione. È inoltre consentito ai possessori di tale documento lo spostamento da e verso l’estero. Attività economiche: le riaperture Nelle zone gialle è prevista la riapertura delle seguenti attività commerciali: Fiere, convegni e congressi. Lo svolgimento di fiere sarà possibile dal 15 Giugno 2021, mentre quello di convegni e congressi dal 1° Luglio 2021. Attività di servizi di ristorazione. Dal 26 Aprile fino al 1° Giugno 2021 essa dovrà essere svolta esclusivamente all’aperto e rispettando i limiti del coprifuoco (dalle ore 22.00 alle ore 05.00). Dopo tale periodo, sarà consentito lo svolgimento anche al chiuso, ma solamente fino alle ore 18.00. Spettacoli ed eventi sportivi. A partire dal 26 Aprile, riaprono teatri, cinema, sale da concerti, live club e altri locali sia al chiuso sia all’aperto, ma assicurando sempre una distanza interpersonale di almeno 1 metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. In totale, la capienza massima consentita è del 50% e in particolare, 1.000 per gli spettatori all’aperto e 500 per quelli al chiuso. Qualora non fosse possibile assicurare tali disposizioni, l’attività non potrà essere svolta. A partire dal 1° Giugno 2021 sarà possibile presiedere agli eventi sportivi di categoria agonistiche rispettando le misure sopra esposte. Piscine e palestre. Sarà possibile frequentare le piscine all’aperto dal 15 Maggio 2021 e le palestre dal 1° Giugno. Centri termali e parchi tematici e di divertimento. Tali attività potranno riprendere dal 1° Luglio 2021. Condividi:Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)